Come si svolge il processo canonico

Chi introduce la causa per ottenere la dichiarazione di nullità del proprio matrimonio (parte attrice) deve presentare, attraverso un avvocato o un Patrono Stabile, un esposto (libello) al Tribunale competente, indicando, almeno per sommi capi, i fatti e le prove che possono dimostrare che quel matrimonio va dichiarato nullo.

La parte convenuta (ossia l’altro coniuge) può avvalersi dell’assistenza di un proprio Avvocato, da scegliersi fra quelli abilitati a patrocinare presso il Tribunale Ecclesiastico, o richiedere quella del Patrono Stabile ma non è strettamente necessario, anche se la parte convenuta si voglia opporre alla causa e, tanto più, se è ad essa favorevole. Potrà decidere di nominarsi un Avvocato in qualunque momento del procedimento.

Se la parte convenuta intende avvalersi di un proprio Avvocato dovrà provvedere alle spese di difesa e a contribuire alle spese, anche di processo, salvo non dimostri al Tribunale di non avere sufficienti possibilità economiche e chieda quindi una difesa d’ufficio.

In ogni processo canonico di nullità matrimoniale deve intervenire il Difensore del Vincolo che ha il compito di opporre tutte le difficoltà obbiettive alla dichiarazione di nullità.

In linea di massima le due parti in causa non si incontrano mai in Tribunale.

A) Ammesso il libello, Il Vicario Giudiziale invia alla parte convenuta e al Difensore del Vincolo il libello stesso per conoscere le intenzioni della parte convenuta. Dopo la risposta della parte convenuta il Vicario Giudiziale concorda il dubbio in causa (quale sia il motivo esatto su cui si basa la dichiarazione di nullità) e nomina il Presidente di causa e il Collegio dei Giudici.

B) Quindi si procede all’interrogatorio separato della parte attrice, della parte convenuta e di tutti i testi indicati dalle due parti nonché alla raccolta di altre prove che siano necessarie e utili e, se la causa lo richiede, si svolgerà anche una eventuale perizia.

C) Terminata l’istruttoria, il Presidente ordine la Pubblicazione degli atti: a questo punto la parte convenuta (nel caso non abbia un proprio avvocato) avrà diritto di prendere visione e leggere tutto quanto è emerso nell’istruttoria e di fare nuove istanze e richieste se le ritiene serie ed opportune. Tale diritto sussiste però solo se la parte convenuta ha in precedenza deposto in causa.

D) Terminata ogni nuova indagine eventualmente richiesta, si procede quindi alla conclusione in causa: con questo atto la fase istruttoria si chiude.

L’Avvocato o gli Avvocati e il Difensore del Vincolo dovranno studiarsi gli atti e mettere in scritto tutte le motivazioni a favore o contro la nullità del matrimonio in questione.

E) Infine il Presidente fissa il giorno e l’ora in cui i tre Giudici si riuniranno per decidere in seduta di voto la causa di nullità. Dopo la decisione uno dei tre Giudici stenderà la sentenza per scritto (lavoro piuttosto laborioso) la quale poi verrà notificata alle due parti in causa.

F) Contro una sentenza affermativa la parte convenuta o il Difensore del Vincolo potranno eventualmente appellare, entro quindici giorni dalla notifica, presso il Nostro Tribunale.

G) Se nessuno appella entro 15 giorni contro la sentenza affermativa, tale sentenza diventa immediatamente esecutiva per cui è diritto delle due parti in causa di passare a nuove nozze religiose purché non vi siano particolari divieti da parte del proprio Vescovo.

Esiste un’altra ipotesi (non molto frequente) ossia se si è in presenza:

  • della piena collaborazione della parte convenuta che condivida totalmente il libello e

  • se il motivo di nullità appare particolarmente evidente ed eclatante

il Vicario Giudiziale può decidere di affidare la causa di nullità al VESCOVO della Diocesi in cui deve svolgersi il procedimento che seguirà quindi una via PIU’ BREVE E QUINDI PIU’ VELOCE.

Sarà il vescovo, in questo caso, fatte le debite istruttorie, a decidere sulla nullità di quel matrimonio, o se invece rinviare la causa all’esame ordinario per approfondimenti ritenuti necessari.