I COSTI E I MOTIVI DELLA CAUSA DI
NULLITA’
PER I TRIBUNALI
La Conferenza Episcopale
Italiana ha voluto venire incontro al massimo ai fedeli che intendano
ricorrere al Tribunale Ecclesiastico nel seguente modo:
vLa parte attrice che ricorre
al Tribunale verserà quale piccolo contributo alle spese, sia del Tribunale di
prima istanza (GENOVA), sia del Tribunale di seconda istanza (TORINO), la cifra di
EURO 450,00 comprensiva anche di
eventuale perizia, rogatorie, ecc.
vLa parte convenuta non deve
versare assolutamente nulla, tranne nel caso in cui voglia nominarsi un proprio
avvocato e, quindi, opporsi alla causa. In questa ipotesi verserà quale piccolo
contributo alle spese del Tribunale la cifra di EURO 225,00.
PER GLI AVVOCATI
Nel caso in cui la parte attrice, in modo provato, versasse in difficoltà economiche potrà servirsi del Patrono Stabile: in tal caso il lavoro dell’avvocato è offerto del tutto gratuitamente dal Tribunale stesso. Per chi intendesse servirsi di un avvocato di fiducia si va dalla cifra minima di EURO 1400,00 alla cifra massima di EURO 2700,00. Tuttavia anche gli avvocati di fiducia devono prestarsi, in caso di necessità, a forme di riduzione di spesa o anche di gratuito patrocinio.
CHIARIMENTI SULLA TERMINOLOGIA
Il Tribunale Ecclesiastico procede a dichiarazioni di nullità, ossia deve appurare se un matrimonio non sia mai nato, in quanto il consenso nuziale prestato davanti al sacerdote potrebbe essere stato invalido.
Invece la parola annullamento coincide con il
concetto di divorzio, ossia è la dichiarazione di inesistenza di un matrimonio
di per sé nato validamente.
I MOTIVI DI NULLITA’
Non si ritiene opportuno elencare i numerosissimi
motivi di nullità, ma si consiglia ad ogni persona interessata alla
dichiarazione di nullità, di avere un incontro personale o con un nostro
Patrono Stabile, o con un
Avvocato
del nostro Albo, i quali
sono in grado di individuare, secondo verità e senza forzature, se vi sono
motivi sufficienti per procedere ad una dichiarazione di nullità.
NOTA BENE
Una causa di dichiarazione
DURATA DI UNA CAUSA DI NULLITA’

In questo momento presso il Tribunale Regionale di
Genova una causa di nullità che non presenti particolari difficoltà e non incontri
notevoli intoppi (specie se la parte convenuta si oppone alla causa) si
esaurisce nell’arco di un anno e mezzo. La stessa causa in appello a
Torino, se viene confermata, giunge al termine nel giro di
5/6 mesi.